Eterni ritorni: la scuola contesa tra religione e laicità

Pubblicato in “Il Nodo” (Falco Editore), supplemento al n. 48 (dicembre 2018).

  • Premessa
  • Educazione in Italia tra Stato e Chiesa
  • Giurisprudenza e valori simbolici
  • Lautsi vs Italy
  • Il “processo della scimmia”
  • Senza conclusione

Premessa

La questione del crocifisso nelle scuole e negli edifici pubblici è ormai un tema ricorrente nelle cronache culturali e politiche, da molti anni. Questo perché la scuola, in se stessa, è espressione della società in cui opera e tende a riprodurne le caratteristiche strutturali e culturali, tra cui la coesione sociale, la preparazione al tipo di relazioni economiche e lavorative dominanti, l’identità nazionale. Di conseguenza, alcuni principi sanciti dalla Costituzione e funzionali alla configurazione democratica dello Stato possono ritrovarsi in apparente contrasto con il “comune sentire”, ovvero con usi e costumi percepiti come fondanti per l’identità nazionale; il principio che più di ogni altro offre terreno fertile per le polemiche è quello della laicità dello Stato. Oltre il 70% della popolazione italiana si riconosce nella religione cristiano-cattolica, sebbene ciò non implichi la pratica quotidiana assidua da parte di tutti gli individui1; eppure l’idea di uno Stato laico potrebbe essere avversata, in potenza, da un numero non indifferente di persone, soprattutto nei momenti in cui l’identità nazionale è percepita a rischio, resa fragile da concessioni e aperture verso l’alterità, in particolar modo altri culti religiosi e stili di vita “non convenzionali”. Pertanto la rivendicazione dell’identità religiosa come pilastro dell’italianità è divenuta, soprattutto negli ultimi anni di grandi migrazioni e grandi paure generate dai processi di globalizzazione, un atteggiamento politico e sociale in costante riproposizione.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, per esempio, il tema è tornato nuovamente alla ribalta grazie a ben noti slogan che invitano a “tornare al proprio paese” chiunque “non gradisca” il simbolo religioso del crocifisso; uno slogan che pone diversi problemi interpretativi2. Per quanto generico sia questo invito, l’ambito di prevalenza è sempre e comunque la scuola pubblica, dato che rappresenta il punto di incontro (e di scontro) privilegiato tra culture e identità differenti, con un’influenza proiettata sul futuro delle generazioni3. D’altro canto, ogni anno il tema è riproposto anche da chi ritiene che l’esposizione di simboli religiosi nelle scuole sia di per sé una lesione al principio di laicità dello Stato. Associazioni laiche e attiviste per i diritti civili non mancano di sottolineare come la scuola pubblica, esponendo il crocifisso nelle aule assieme alla lavagna, alla cattedra e al ritratto del Presidente della Repubblica, trasmetta l’immagine simbolica dell’adozione di una religione in particolare come guida dell’azione educativa, monito sottile a non deviare da linee già tracciate dalla tradizione4.

Ma piuttosto che lasciare spazio a diatribe politiche contingenti, pare opportuno tracciare un quadro generale della situazione dal punto di vista pedagogico. Se il tema del crocifisso in aula può essere visto come un esempio di eterno ritorno, è dovuto al fatto che l’attrito fra l’organizzazione statale e la religione organizzata è, nel senso più ampio e generico, lo scontro fondamentale della modernità, fra posizioni filosofiche e politiche basate su principi talvolta antitetici e in ogni caso bloccati su nodi non ancora sciolti. Esaminiamo allora alcune questioni che riportano il tema in ambito storico e teorico, al fine di uscire dai limiti della contingenza stretta e dal “presentismo” esasperato della nostra epoca attuale, per potervi tornare a riflettere con maggior coscienza.

Educazione in Italia tra Stato e Chiesa

«Libera Chiesa in libero Stato», questo il famoso principio della separazione utile alla convivenza, tramandato nel nostro Paese da Cavour. La questione dei rapporti tra Stato e Chiesa, in Italia, non potrebbe essere più difficile: Roma, capitale dello Stato Pontificio, resiste all’Unità d’Italia per nove anni, prima di essere annessa il 20 Settembre 1870. La chiusura a ogni concessione verso il modernismo (si pensi al non expedit) serve a rinsaldare l’identità cattolica tradizionale, in contrapposizione allo Stato liberale e democratico. Quest’ultimo nega, nei fatti, il primato della Chiesa in ambiti considerati di sua competenza, dal matrimonio all’educazione; lo Statuto Albertino, pur affermando all’art. 1 che «la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato», adotta un approccio aperto nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzioni su base religiosa5 (l’articolo prosegue infatti dicendo che «gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi»). Il progressivo affermarsi della società industriale e di massa, a cavallo dei due secoli, contribuisce ad accentuare il solco che separa la Chiesa dallo Stato liberale, lasciando la cosiddetta “questione romana” in uno stato di precarietà fino all’ascesa del fascismo.

Dal punto di vista giuridico, è dal 1922 che il simbolo religioso del crocifisso diventa oggetto di attenzione del Ministero della Pubblica Istruzione, con alcune circolari che rammentano la preminenza della religione cattolica nel Regno, in forza del citato art. 1, e intimano alle amministrazioni locali di esporre i simboli della fede e della monarchia in tutti gli uffici pubblici che ne siano sprovvisti, o da cui siano stati rimossi6. Tali simboli sono considerati importanti per il sentimento patriottico e di comunione spirituale in seno allo Stato, tanto che la loro eventuale rimozione costituisce “una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione”. A questa affermazione di principio fanno seguito due Regi Decreti, tutt’ora in vigore, nei quali si stabilisce l’arredamento delle aule scolastiche, specificando la presenza del crocifisso accanto ai simboli dello Stato7. Particolarmente significativa è poi una circolare del 1926, che così recita:

«Il simbolo della nostra religione, sacro tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata»8.

L’identità nazionale italiana, tra monarchia e fascismo, non può fare a meno della religione cattolica;  ne è un esempio, d’altra parte, la Riforma Gentile del 1923, in cui l’insegnamento del cristianesimo nelle scuole elementari aveva lo scopo di fornire una “visione del mondo” organica e unitaria ai fanciulli, secondo gli assunti filosofici alla base del pensiero pedagogico di Gentile. Nel Regio Decreto n. 2185/1923 si stabilisce infatti:

Art. 3.   A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica. All’istruzione religiosa sarà provveduto, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. Provveditore agli studi, sentito il Consiglio Scolastico. Per l’idoneità ad impartire l’istruzione così dei maestri come delle altre persone il R. Provveditore si atterrà al conforme parere della competente Autorità ecclesiastica. Sono esentati dall’istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente. 9

Ma persino questa riforma viene considerata ancora troppo laica e viene revisionata più volte negli anni a seguire. Questi passi cercano di “ammorbidire” le posizioni e preparare il terreno per una conciliazione; Mussolini, abbandonando l’anticlericalismo che per lungo tempo lo aveva contraddistinto, vede nella possibilità di risolvere i problematici rapporti tra Stato e Chiesa un’occasione di prestigio personale, oltre che di rafforzamento della dittatura; tuttavia, prima di arrivare ai famosi Patti Lateranensi, si hanno diversi momenti di tensione. Le trattative per la conciliazione si arenano spesso sulle clausole del matrimonio, in quanto la Santa Sede ritiene la questione pregiudiziale per l’esito; lo stesso dittatore nel parla con Vittorio Emanuele III ammettendo una sostanziale retrocessione dello Stato rispetto alla costituzione e alle vicende della famiglia, quasi a divenirne estraneo10. La firma dei Patti nel 1929, oltre a risolvere infine la “questione romana” con il reciproco riconoscimento diplomatico, segna il riconoscimento ufficiale della religione cattolica come religione di Stato e, per quanto riguarda l’identità nazionale, affida il matrimonio alla giurisdizione della Chiesa volendo ridonare all’istituto “dignità conforme alle tradizioni del popolo”11 (trasformatesi, potremmo affermare, nel “comune sentire” identitario odierno).

Per quanto concerne l’istruzione, l’insegnamento della religione nelle scuole viene disciplinato dagli articoli 35-40 del Concordato, tra i quali si possono evidenziare i seguenti:

Art. 36 – L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica.

Art. 37 – I dirigenti delle associazioni statali per l’educazione fisica, per la istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile la istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Questa situazione, che di fatto reintroduce elementi confessionali nello Stato e conferma il primato della religione cattolica su tutti gli altri culti, si complica nel dopoguerra, quando nell’art. 7 della Costituzione repubblicana i Patti sono riconosciuti e la cui revisione necessita di un accordo tra le parti o, in caso contrario, di una revisione costituzionale con procedimento aggravato (art. 138 Cost.). Le discussioni in merito sono numerose e le interpretazioni giuridiche ne evidenziano diversi aspetti; tuttavia, fatto salvo il compromesso che riconosce formalmente il contenuto dei Patti senza però costituire un’eccezione all’orientamento repubblicano, democratico e laico della Costituzione, risulta evidente come per molto tempo ancora i rapporti tra Chiesa e Stato hanno riguardato la possibilità di modernizzazione della società e della cultura italiane12. Indicativo di questo lungo processo è il cosiddetto accordo di Villa Madama, del 1984, che stabilisce:

Art.9 – La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.13

Giurisprudenza e valori simbolici

In merito alla questione del crocifisso nelle aule scolastiche, si possono ricordare alcuni momenti specifici dell’iter normativo, che lasciano la questione sostanzialmente inalterata fino a oggi. Nel 1967, una legge14 estendono le disposizioni del Regio Decreto del 1928 all’arredamento delle scuole elementari e medie, con l’opportuna sostituzione del ritratto del Re con quello del Presidente della Repubblica15. Il Consiglio di Stato si è pronunciato due volte. Nel 1988, ha sottolineato diversi punti:

La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa. In disparte da ciò, sembra alla Sezione che ai fini di un più razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica. L’indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l’indubbio significato storico-culturale cui si è prima accennato, le disposizioni citate in premessa le quali consentono l’esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929. A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi. Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori. Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico. Né pare, d’altra parte, che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa. Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.16

La seconda volta17, nel 2006, si è pronunciato negativamente su un ricorso dell’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, con una lunga e articolata motivazione18, di cui possiamo evidenziare alcune parti (il grassetto è mio):

[…] Neppure va sottaciuta la circostanza che le norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano “libera Chiesa in libero Stato”. Segno evidente, proprio sotto il profilo storico, che l’esposizione del simbolo cristiano era considerata all’epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione. Va ancora ricordato, per seguire l’impronta storicistica del ricorrente, che l’esposizione del crocifisso nelle scuole é perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine. […] Resta dunque da vedere – su un piano di esegesi complessiva e pur prescindendo dal fatto che le predette norme regolamentari non risultano impugnate in questa sede – se tali norme regolamentari siano conformi ai precetti costituzionali invocati da parte ricorrente. Si tratta cioè di stabilire se l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, che per il suo evidente carattere simbolico non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi arredo scolastico, sia compatibile con le norme vigenti, soprattutto quelle di rango costituzionale. I valori costituzionali cui fare riferimento sono quelli inerenti alla laicità dello Stato ed alla libertà passiva ed attiva di religione e di insegnamento (artt. 7, 8, 19 e 33 Cost.)

[…] la nozione di laicità non si contrappone a quella di religiosità, ma comporta, più semplicemente, che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione; in sostanza, lo Stato si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire o restare estraneo o indifferente. Laicità significa riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa, inoltre, nel nostro ordinamento, la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica. […] La laicità é, in via generale, l’applicazione del principio di eguaglianza da parte dello Stato, il cui “comportamento” non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza che assumano rilevanza il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508; cfr. anche sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995). Laicità significa altresì, come logico corollario in ambito scolastico, che nella scuola pubblica, in cui si devono diffondere anche i valori di libertà, democrazia e non discriminazione, non é lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo. […]

La laicità dello Stato, d’altronde, rappresenta un principio fondamentale anche in tutti i sistemi democratici occidentali e fa parte del patrimonio giuridico europeo (come dimostra anche l’ampio dibattito sull’inserimento del richiamo alla tradizioni cristiane nella nuova Costituzione europea); ciò che risulta anche dalle numerose pronunce giurisdizionali (alcune delle quali riportate anche in ricorso), che in vari Paesi si sono occupate della legittimità della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali; pronunce che hanno sempre affermato con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo anche se l’esito di dette sentenze è stato il più vario. […] il principio di laicità non risulta compromesso dall’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso costituisce, infatti, anche un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno di identificazione nazionale; esso rappresenta, insieme ad altre forme di vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione dei nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa (alcuni vessilli nazionali del nord Europa contengono il segno della croce e non a caso, forse, essi sono stati oggetto di recenti episodi di ritorsione in Paesi di religione islamica), la cui cristianità o il cui cattolicesimo non possono essere cancellate, anzitutto come dato sociologico, dal ricordato principio di laicità, al quale il cristianesimo si accompagna come elemento di integrazione e sviluppo e non certo di contrapposizione né, tanto meno, di discriminazione.

[…] deve pur ammettersi che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso. Peraltro, così come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare – sia pure a determinati fini – la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un’aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere. A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre molteplici confessioni cristiane presenti nel nostro Paese (valdese, ortodosse, evangeliche, ecc.) […] Se, pertanto, la croce rappresenta il segno distintivo di una pluralità di confessioni cristiane, già questa constatazione vale ad evidenziarne una posizione non confliggente con i principi di laicità, i quali, come detto, presuppongono il pluralismo e il non confessionalismo.

[…] Il legame ideologico tra cristianesimo e Stato moderno implica una consequenzialità storica attraverso la quale , nonostante arresti, fratture e patologie (inquisizione, antisemitismo, crociate, ecc.) si può cogliere il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi, in ultima analisi, il fondamento della stessa laicità dello Stato. Si può, quindi, fondatamente sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale. In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente é il cristianesimo. Appare, quindi, contraddittorio con le stesse origini della nostra Carta costituzionale, nonché con il sentire stesso del nostro popolo escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che trova una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

[…] In sostanza, nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti ala religione cattolica, il crocifisso in classe presenta, dal canto suo, una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi, come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d’Italia. Non appare inopportuno rilevare, a tal riguardo, che il simbolo del crocifisso , così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza e solidarietà in esso racchiusi, una valenza particolare nella considerazione chela scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia – che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, che si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.[…]”

Il crocifisso resta dunque come simbolo polisemico di identità nazionale, storica, culturale e persino laica della nazione italiana. La sua affissione nei luoghi pubblici rappresenterebbe una affermazione identitaria positiva, che rafforzerebbe la laicità dello Stato anziché danneggiarla. Una posizione variamente opinabile, su cui si continuerà a dibattere, se non in sede giurisprudenziale, di certo in ambito culturale. Non sembra irrilevante notare, però, che proprio il “momento di tumultuoso incontro con altre culture” ha spinto a “riaffermare anche simbolicamente la nostra identità” tramite “l’esposizione del simbolo cristiano […] come richiamo ai valori unificanti della nazione”, contro una prospettiva multiculturale, sociale e scolastica. Questa flessibilità interpretativa, non solo e non tanto giuridica, quanto soprattutto culturale, è il dato fondamentale per l’eterno ritorno delle questioni sul rapporto tra Stato e Chiesa, tra scuola e religione, tra educazione e visioni del mondo.

Un simbolo può essere polisemico, dotato quindi di molteplici significati, ma proprio in virtù della sua natura rappresentativa pone un limite alle interpretazioni, in quanto appartenente a una determinata cultura in prima istanza e solo secondariamente ad altre.

Lautsi vs Italy

La sentenza emessa il 3 novembre 2009 dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo19, in cui si dà ragione a Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi che aveva richiesto sin dal 2002 la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola media frequentata dai figli, hafatto risaltare una pluralità di argomentazioni a favore dell’esposizione del crocifisso, che attingono in linea generale proprio all’argomento sopra menzionato, dell’attribuzione di valori laici al simbolo religioso, per cui eliminare il crocifisso dalle pareti degli uffici pubblici costituirebbe appunto un danno al principio della laicità dello Stato.

La prospettiva da cui vedere la questione, in questo caso, sembra capovolta. Innanzitutto, i valori laici: tolleranza, rispetto, solidarietà, pur essendo comuni alle istanze di base di pressoché tutte le religioni, si dicono “laici” per il carattere di a-confessionalità, cioè per la non appartenenza ad un sistema di precetti consolidato dalla tradizione religiosa; quindi sono universali in quanto si rivolgono a tutti gli esseri umani, senza necessità di aderire a dogmi o costumi particolari.

Il simbolo religioso, avendo un preciso significato di appartenenza, ha come valore preminente quello che ne costituisce la ragion d’essere, e solo in secondo piano possono sovrapporsi altri significati; ciò vuol dire che i valori laici non possono essere simboleggiati dal crocifisso, certo non in prima istanza. Anzi, va ricordato che nella storia, talvolta, il crocifisso è stato anche usato come simbolo contro l’avanzata di quei valori che dovrebbe rappresentare (perfino alcuni derivanti dalla parola stessa di Cristo). Per di più, l’immagine della morte di Cristo fu probabilmente adottata in epoca successiva dalla Chiesa, per favorire la diffusione del cattolicesimo in ambito pagano, appropriandosi così di usanze idolatriche lontane dalla cultura biblica20.

Il principio di laicità non può essere in alcun modo delegittimato dalla sentenza sulla rimozione dei crocifissi dai luoghi pubblici, perché lo Stato laico è lo Stato non confessionale, che non ha una religione ufficiale e non riconosce la preminenza a nessun culto, nemmeno a quello maggioritario. Gli uffici pubblici, cioè dello Stato, cioè dell’intera comunità, proprio per il rispetto di tutti i culti non dovrebbero recare alcun simbolo che indichi il primato di uno di essi, né di una ideologia politica, né di altre espressioni d’appartenenza che non sia alla collettività nazionale.

Un esempio può forse chiarire il concetto: la bandiera italiana non reca più lo stemma dei Savoia, in quanto era simbolo della “proprietà privata” della monarchia sulla nazione; diventando res publica, ossia “cosa di tutti”, lo stemma che decretava la padronanza della Casa reale sul Paese è stato eliminato. Seguendo la logica identitaria (per cui il cristianesimo definisce la nostra cultura e il crocifisso in aula ne è l’espressione21), anche in quel caso si potrebbe fare appello alla tradizione: infatti se l’Italia odierna è un Paese unito, lo si deve proprio ai Savoia; ma quanti al giorno d’oggi ne sosterrebbero la reintroduzione?

Apporvi un simbolo, quale che sia la sua natura, vuol dire identificare il Tricolore con quel simbolo; essendo la bandiera stessa un simbolo di identità nazionale, associarla ad altri simboli religiosi o politici (dallo stemma dei Savoia, all’aquila nazifascista, alla stella rossa o altri) significa rafforzare un’ideologia particolare, presentarla come fondamentale e predominante nella cultura nazionale, a scapito delle altre. Il Tricolore è invece scevro da ulteriori simboli come affermazione di democrazia. In altri Paesi, con storie e problemi di diversa natura, si possono avere risultati differenti, come nel caso della Spagna, sulla cui bandiera nazionale è presente lo stemma con la corona e il simbolo della Casa reale, realizzato in colori ed elementi in accordo con il potere vigente. Basti pensare alle differenze tra le bandiere della Seconda repubblica spagnola (adottata fra il 1931 e il 1939), della Spagna franchista (in due versioni dal 1939 al 1977) e quella attuale, le cui simbologie hanno tentato di porre un ordine nella rappresentazione della configurazione socio-politica del Paese.

Come la bandiera, anche i luoghi dello Stato, gli spazi e gli edifici pubblici, appartengono a tutto il popolo ed è giusto che, in virtù di ciò, non siano contrassegnati col simbolo di alcuni, anche se numerosi. E la questione, naturalmente di principio, ma non per questo astratta, si estende al discorso dell’immigrazione e quindi dell’affermazione d’identità: di fronte a crescenti comunità caratterizzate da differenti culture religiose, provenienti in alcuni casi da paesi con ordinamenti teocratici, la laicità dello Stato non è una debolezza, non è una retrocessione cui far fronte con l’esposizione del crocifisso per ribadire una (dubbia) identità cristiano-cattolica degli italiani; bensì un’affermazione, potente, di come in uno Stato laico non sia la confessione religiosa a dettar legge, qualunque essa sia22.

Il “processo della scimmia”

Un esempio recente dello scontro tra educazione laica e precetti religiosi viene dalla Turchia, in cui la teoria dell’evoluzione elaborata da Charles Darwin sarà eliminata dai testi scolastici liceali, a partire dal 2019. Secondo il Ministero dell’Educazione di Ankara, esisterebbero “controversie” sulla veridicità di tale teoria, dunque non vi è necessità che permanga nel curriculum di biologia dei licei. Sarà comunque possibile studiarla all’università, probabilmente in vista di una maggiore capacità critica degli studenti. L’annuncio risale a un anno fa, il piano è già stato approvato dal Presidente e allinea la scuola turca con gli sforzi governativi per formare una nuova gioventù religiosa, in opposizione al secolarismo modernizzatore imposto da Atatürk. Pare che questa sia solo l’ultima mossa nella battaglia contro l’evoluzionismo, che già nel 2009 aveva colpito alcune pubblicazioni scientifiche, censurandone articoli e libri sul bicentenario della nascita di Darwin.23

La teoria dell’evoluzione è sempre stata osteggiata da gruppi religiosi radicali, in quanto contrasta di fatto con le interpretazioni letterali dei testi sacri sulla creazione e l’intervento divino nel mondo. Nonostante il dibattito in seno alla comunità scientifica sia chiuso ormai da un secolo, e il creazionismo “classico” abbia lasciato il campo alla teoria del disegno intelligente (una sorta di creazionismo “scientifico”) e ad altre strategie culturali, l’evoluzionismo resta al centro delle polemiche quando si arriva al suo insegnamento nella scuola pubblica, per la diffidenza che esso genera verso le convinzioni religiose. E questo non solo per forti convinzioni ideali, ma anche per le conseguenze politiche sulla legittimità di visioni e progetti che riguardano l’organizzazione sociale e la natura stessa della democrazia.

La questione si è già presentata, in forme spettacolari, in un famoso caso giudiziario avvenuto negli Stati Uniti d’America negli anni Venti, passato alle cronache come Monkey Trial, il “processo della scimmia”24. A questa situazione fu dato grande risalto nazionale, con l’invito di molti giornalisti e persino la trasmissione del dibattimento alla radio25. Nella cittadina di Dayton, Tennessee, un giovane insegnante di nome John T. Scopes fu processato per aver violato il «Tennessee Butler Act», che vietava espressamente l’insegnamento di qualsiasi teoria in contraddizione con la Bibbia nelle scuole pubbliche:

Sez. 1 – L’Assemblea Generale dello Stato del Tennessee decreta: che è illegale per ogni insegnante in ogni Università, Scuola Normale e ogni altra scuola pubblica dello Stato che sia sovvenzionata in tutto o in parte dai fondi pubblici scolastici dello Stato, insegnare qualsiasi teoria che neghi la Storia della Divina Creazione dell’uomo per come è insegnata nella Bibbia, e insegnare invece che l’uomo è disceso da un ordine inferiore di animali.26

In risposta a questo decreto, l’American Civil Liberties Union decise di cercare un volontario che si auto-accusasse di aver insegnato la biologia secondo i canoni scientifici, e Scopes, insegnante di educazione fisica che durante una supplenza aveva effettivamente parlato della teoria di Darwin, si offerse come vittima sacrificale. Gli capitò come accusatore un agguerrito creazionista, molto stimato dalla comunità e già candidato alla Presidenza, tale William J. Bryan; fu difeso da un avvocato agnostico, Clarence Darrow, altrettanto conosciuto per la sua eloquenza, e Dudley F. Malone, avvocato e attivista liberale. L’idea iniziale era di difendere la libertà di insegnamento, evidenziando l’incostituzionalità del decreto; ma nel corso del processo fu messo in chiaro che il focus non era sulla legge in sé, quanto sulla disobbedienza a essa, perciò la strategia difensiva cambiò direzione per dimostrare che la teoria dell’evoluzione non era incompatibile con gli insegnamenti religiosi. La corte rigettò i testimoni della difesa, esperti di biologia ed evoluzione, giudicando irrilevanti  le loro testimonianze, cosa che portò a una orazione appassionata di Malone contro l’oscurantismo inquisitorio del processo, sostenendo che gli insegnamenti biblici dovevano rimanere nell’ambito teologico e non porsi sul cammino della scienza per sbarrarne il passo a forza di leggi e tribunali. Non avendo altri testimoni, Darrow cambiò ulteriormente strategia e chiamò a testimoniare il rappresentante stesso dell’accusa, Bryan, in qualità di “esperto della Bibbia”. Ne seguì un esame, o forse meglio un duello, di oltre due ore sui capitoli della Genesi, nel corso del quale Bryan cadde in alcune contraddizioni. L’esame e il contro-interrogatorio avrebbero dovuto svolgersi il giorno dopo, ma la corte anche in questo caso giudicò irrilevante la testimonianza. Scopes non ebbe occasione di fare dichiarazioni prima della sentenza. Infine, l’unica testimonianza giudicata ammissibile fu quella fornita all’inizio del processo da alcuni studenti, che confermavano di aver assistito alle lezioni di Scopes sull’evoluzione umana. Di conseguenza, l’insegnante fu condannato a una multa di 100 dollari, equivalenti a circa 1400 calcolati al 2017. Il processo fu in seguito annullato per vizi di forma e la pena sospesa. Scopes si ritirò poco dopo dall’insegnamento e iniziò una nuova carriera nel commercio del petrolio.

Questo caso ha messo in luce un conflitto latente tra religione e scienza negli USA, che si è protratto lungo il XX secolo e ancora oggi provoca discussioni e scontri rispetto alla libertà di insegnamento, la libertà religiosa e l’eticità di scelte, ad esempio, in campo medico. Solo quarant’anni dopo il Monkey Trial, nuovi casi e dibattimenti riguardo all’insegnamento dell’evoluzionismo nella scuola pubblica hanno portato a dichiarare incostituzionali leggi come il Butler Act, nel frattempo promulgate in vari altri stati, in base al principio sancito dal Primo emendamento per cui nessuna legge può riconoscere una religione ufficiale:

Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti.27

Si può dire che l’esito del “processo delle scimmie” fu una vittoria del creazionismo e le successive evoluzioni di questa teoria hanno provocato scismi interni alle comunità cristiane degli USA, oltre a rinnovati tentativi, più sottili, di reintrodurre per vie traverse il creazionismo nella scuola pubblica, sia tentando di equipararne la dignità con l’evoluzionismo e perciò spingere a insegnarli entrambi come verità tra cui poter scegliere (soprattutto attraverso l’intelligent design), sia provando a delegittimare le teorie di Darwin divulgando l’idea che essa sia “controversa”, idea che sembra aver attecchito, come si è visto, nell’odierna Turchia.

Senza conclusione

È ormai evidente che vicende come queste non possano arrivare a una reale conclusione, perché il conflitto tra religione e scienza non è effettivamente risolvibile. Quando nelle alte sfere accademiche si arriva a un “compromesso” (che di solito implica una garbata chiusura di infruttuosi dibattiti), la questione ritorna dal basso, attraverso scontri ideologici, accuse vicendevoli, tentativi di forzatura delle leggi, appelli identitari e denunce di vario genere. Basti pensare alla citata sentenza del 2009, favorevole alla rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche, ribaltata in secondo grado dalla Grand Chambre nel 2011, con la motivazione che non esistono prove evidenti dell’influenza della religione sugli studenti attraverso la presenza del simbolo religioso.

Ciò sembra dimostrare che la questione del crocifisso in aula andrebbe affrontata non tanto in sede legale, quanto attraverso la maturazione culturale del dibattito nel nostro Paese; una sentenza impositiva, per quanto formalmente ineccepibile e percepita come giusta, non può risolvere la questione. È necessario comprendere l’importanza del dialogo interculturale, aprirsi alle differenze, accogliere la diversità e ribadire la propria identità, per raggiungere il vero scopo dello Stato laico: abbattere muri e frontiere, non costruirne di nuove.

I due mondi, laico-scientifico e confessionale, sembrano allora viaggiare su binari paralleli, fermandosi in stazioni comuni dove però ci si scontra per occupare gli spazi disponibili. Nel campo dei dibattiti culturali, possono anche avvenire commistioni interessanti o, a seconda dei punti di vista, preoccupanti28; ma sul punto della scuola pubblica e dell’educazione, sembra giocarsi una partita ancor più importante e pericolosa, sulla formazione dei cittadini del futuro, la cui preparazione inciderà su quale weltanschauung avrà maggior peso sulla società, sul quadro dei valori di riferimento, sulle idee che concorreranno a guidare l’azione istituzionale, in base a cui decidere, come potere biopolitico, le prospettive della collettività e dunque degli individui. I prossimi sviluppi di questo scontro sono già in atto e gli esiti parziali di una battaglia infinita saranno decisi proprio sul terreno della scuola, eternamente contesa.

Bibliografia

  • P. Davies, Dio e la nuova fisica, Mondadori, Milano 1984
  • H. Küng, L’inizio di tutte le cose, Rizzoli, Milano 2006
  • Ipsos, I cattolici tra presenza nel sociale e nuove domande alla politica
  • D. Menozzi, Art. 7, Costituzione italiana, Carocci, Roma 2017
  • A. Spinosa, Mussolini. Il fascino di un dittatore, Mondadori, Milano 1989
  • «Turchia, via Darwin dai testi dei licei: per il Ministero la teoria dell’evoluzione è “controversa”», La Repubblica 26 giugno 2017

Leggi e decreti

  • Regio Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185, “Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare” (in GU 24 ottobre 1923, n. 250)
  • Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 (in GU, 25 giugno 1924, n. 148)
  • Allegato C all’art. 119 del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (in SO alla GU 19 luglio 1928, n. 167), “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 68 del 22/11/1922
  • Legge 27 maggio 1929, n. 810
  • Legge 28 luglio 1967, n. 641, “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 – 1971”
  • Circolare ministeriale 19 ottobre 1967, n. 367, “Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30”
  • Legge 25 marzo 1985, n. 121, “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” (in GU 10 aprile 1985, n. 85)
  • Consiglio di Stato, Parere 27 aprile 1988, n. 63, “Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche”
  • Consiglio di Stato, Parere 15 febbraio 2006 “Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche”
  • Sentenza “Lautsi v. Italy 03.11.2009”, HUDOC – European Court of Human Rights, sezione “Chamber judgements”

Note

1 Per un quadro statistico aggiornato al 2017, si consiglia l’analisi dell’Ipsos I cattolici tra presenza nel sociale e nuove domande alla politica, consultabile in rete all’indirizzo: [pdf]

2 Intanto, si dà per scontato che chi non gradisce il crocifisso sia straniero e, in quanto tale, appartenente a una religione diversa, di per sé intollerante – sono cioè sottintesi già tre pregiudizi. Volendo controbattere almeno al primo, dando cioè per scontato che chi “non gradisce il crocifisso” sia italiano, si pone la questione di dove mai potrebbe andarsene; essendo già nel proprio paese, dovrebbe essere escluso dal consesso civile, emarginato, fino a essere considerato un apolide. Ciò colpirebbe non solo tutti i “laicisti”, ma anche tutti coloro i quali, pur riconoscendosi nella religione cristiana o in altre credenze, considerino questa una scelta personale e siano quindi a favore di uno Stato laico. In questo modo si rinfocola il principio di esclusione, alla base di visioni politico-sociali antidemocratiche.

3 Raro è infatti che la polemica riguardi altri uffici pubblici come tribunali e ospedali, luoghi da cui il senso comune consiglia di stare lontani, a meno che non sia assolutamente necessario. Raro, ma non per questo meno attinente.

4 L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha di recente avviato sul proprio sito internet una nuova campagna contro l’esposizione del simbolo cristiano, con il seguente slogan: “Scuola dell’obbligo: 6 ore di media al giorno, per 200 giorni all’anno per un minimo di 10 anni. 12.000 ore della nostra vita sono passate o passeranno di fronte a un insegnante, a una lavagna… e a un crocefisso. Riteniamo sia più giusto togliere dai muri della scuola ogni simbolo di fede, e dedicare quello stesso spazio ai principi fondanti dell’educazione e dell’istituzione scolastica che, a differenza della fede, sono uguali per tutti e perfettamente contestualizzati sopra ad una cattedra.

5 Da notare che questa idea equiparava di fatto tutte le minoranze religiose nell’ambito della cittadinanza italiana, a partire dai valdesi e dagli ebrei. Ciò implicava l’abolizione dei ghetti e delle restrizioni in ambito lavorativo e sociale imposte ai non-cattolici. Lo Statuto Albertino, in quanto “costituzione flessibile”, lasciava un certo margine di manovra al legislatore; per questo il Parlamento poté adattarlo ai mutamenti socio-politici attraverso una legislazione che ne interpretava gli articoli secondo le esigenze contingenti. Molti principi riconosciuti negli art. 24-32, hanno una impostazione nettamente liberale, cui successive delibere hanno dato attuazione. Il testo dello Statuto è consultabile in rete all’indirizzo: http://www.storiologia.it/cattaneo/doc1802.htm

6 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 68 del 22/11/1922.

7 Si vedano l’art. 118 del Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 (in GU, 25 giugno 1924, n. 148), consultabile in rete all’indirizzo: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=17510; e l’Allegato C all’art. 119 del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (in SO alla GU 19 luglio 1928, n. 167), “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”, consultabile in rete all’indirizzo: https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1297_28.htm

8 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926.

9 Regio Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185, “Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare” (in GU 24 ottobre 1923, n. 250).

10 A. Spinosa, Mussolini. Il fascino di un dittatore, Mondadori, Milano 1989, parte seconda, cap. XVIII.

11 Si veda l’art. 34 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. Il testo, che riunisce i tre documenti (Trattato, Convenzione e Concordato), è disponibile in rete in formato pdf: http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.810_27.05.1929.pdf

12 Per una interpretazione recente, si veda Menozzi D., Art. 7, Costituzione italiana, Carocci, Roma 2017.

13 Legge 25 marzo 1985, n. 121, “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” (in GU 10 aprile 1985, n. 85).

14 Art. 30 della Legge 28 luglio 1967, n. 641, “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 – 1971”.

15 Circolare ministeriale 19 ottobre 1967, n. 367, “Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30”.

16 Parere 27 aprile 1988, n. 63, “Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche”.

17 Parere 15 febbraio 2006 “Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche”.

18 Il testo è consultabile in rete, in formato pdf, all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Eventi/ConSt15-2-06.pdf

19 Sentenza “Lautsi v. Italy 03.11.2009”, disponibile per consultazione sul sito HUDOC – European Court of Human Rights, sezione “Chamber judgements” (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22fulltext%22:[%22lautsi%202009%22],%22documentcollectionid%22:[%22CHAMBERJUDGMENTS%22]}), del cui dibattimento è disponibile anche il video (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=3081406_30062010&language=lang).

20Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra”, Esodo 20, 4.

21 Espressione che, in ogni caso, non data molto indietro nel tempo: la legge più vecchia in materia risale al periodo pre-unitario, è la Legge Casati del 1859, attuata peraltro cinquant’anni più tardi dal Regio decreto 150/1908.

22 Non credo ci sia bisogno, peraltro, di arrivare al divieto dell’esposizione di simboli religiosi sulla propria persona negli uffici pubblici, come proposto in altri Paesi. Se la religione è un fatto personale, allora, proprio per il rispetto dei culti che la laicità propugna, è giusto lasciare al privato cittadino la libertà individuale di manifestare il proprio credo. Per questo non ritengo del tutto corretto l’esempio parallelo, portato da molti, dell’imposizione del velo alle donne islamiche: tornando al ragionamento capovolto, si rischia di commettere l’errore denunciato attribuendo al velo un significato univoco di discriminazione, negandone il valore polisemico. Esso non fu concepito in origine soltanto per la degradazione della donna (pure un drammatico aspetto sovrappostosi nel tempo), quanto per la sua protezione dagli sguardi degli uomini, al fine di non lasciar spazio alla provocazione sessuale (“Di’ alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre, e a che non vengano offese”, sura XXXIII, 59). È chiaro che il problema del velo apre tutto un altro, enorme dibattito; però, vedervi unicamente la discriminazione, equivale a vedervi un significato politico a tutti i costi, a rischio di scadere nella parzialità di una posizione dal sapore integralista. Ma se di politica si tratta, allora risulta evidente che anche per il crocifisso non è solo questione di tradizioni più o meno popolari, bensì di interessi di parte.

23 «Turchia, via Darwin dai testi dei licei: per il Ministero la teoria dell’evoluzione è “controversa”», La Repubblica 26 giugno 2017
(https://www.repubblica.it/esteri/2017/06/26/news/turchia_elimina_teoria_evoluzionismo_darwin_dai_testi_dei_licei-169201177/)

24 Sprague De Camp L., The Great Monkey Trial, Doubleday & Company, Inc., New York 1968.

25 La vicenda ha ispirato un famoso film del 1960, Inherit the Wind, distribuito in Italia con lo strambo titolo E l’uomo creò… Satana!, per la regia di S. Kramer, con Spencer Tracy e Gene Kelly; sebbene romanzati, gli avvenimenti principali sono narrati con relativa fedeltà.

26 Il testo in lingua inglese è consultabile in rete, in formato PDF, all’indirizzo: https://ncse.com/files/pub/legal/Scopes/Butler_Act.pdf

27 Il testo in lingua originale della Costituzione degli Stati Uniti d’America può essere consultato in rete all’indirizzo:
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript

28 Si vedano autori come Hans Küng, il cui libro L’inizio di tutte le cose (Rizzoli, 2006) presenta un tentativo di sintesi teologica tra creazione ed evoluzione, con scienza e fede viste in ottica complementare; o Paul Davies, che nel suo Dio e la nuova fisica (Mondadori, 1984) mostra interesse per una revisione delriduzionismo scientifico e l’adottabilità di visioni olitstiche, alla luce delle teorie scientifiche recenti.